Legittimo favorire il Software Libero!
Martedì, Marzo 30th, 2010
Poco più d’un anno fa il Consiglio della Regione Piemonte approvava una legge che stabiliva: “…la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.” (art. 6 co. 2°).
La scelta veniva accolta con entusiasmo dai sostenitori del Software Libero e da una grande parte della società civile mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnava questa norma chiedendo alla Corte Costituzionale di dichiararla illegittima.
Nel frattempo, proprio mentre la comunità continua ad affrontare il “problema politico” in maniera servile, scrivendo inutili letterine e offrendo gratuitamente ai politici un’ulteriore vetrinetta in piena campagna elettorale e suscitando posizioni critiche circa l’utilità e i veri scopi di questa strategia, interviene la Corte Costituzionale.
Il 23 marzo scorso, infatti, la Corte ha stabilito che la preferenza per il software libero è legittima e rispetta il principio della libertà di concorrenza.
Sottolinea la Corte: “non sarebbe dato comprendere come la scelta di un ente rispetto ad una caratteristica, e non ad un prodotto … possa essere considerata invasiva della norma sulla tutela della concorrenza”. Poco dopo la stessa Corte chiarisce: “I concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica”.
Inoltre, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1 della legge regionale n. 9 emanata dal Piemonte il 26 marzo 2009: la disposizione infatti, misconosceva le caratteristiche del software libero, pur affermando di volerne garantire la diffusione.
L’articolo 1, comma 3, della legge bocciata disponeva, infatti, che “alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633“. Non si sarebbero dovute applicare, cioè, le disposizioni della normativa nazionale a protezione del diritto d’autore.
Il legislatore era quindi incappato nell’errore di confondere il software libero con un’assenza totale di diritti da parte dell’autore, arrivando a ritenere che un ridefinizione delle regole del gioco della proprietà intellettuale come quella effettuata dalle licenze free corrispondesse ad un’assenza di regole, o meglio che lo scopo della diffusione delle idee fosse servita a dovere da una totale deroga al diritto d’autore.
Fonti: FSUGItalia e PuntoInformatico
Quest’iniziativa nasce in seguito alla pubblicazione del 
